La fattura

La fattura

La fattura, in diritto, è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto passivo d’imposta per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e per regolare il rapporto di credito-debito tra mandatario e committente. L’operazione di emissione di una fattura prende il nome di fatturazione.

Il documento può assumere varie forme: fattura vera e propria, nota, parcella, conto provvigione, quietanza e simili.

Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.

La fattura risponde non solo alle esigenze di documentazione e controllo, ma costituisce anche il titolo che legittima il cedente (per i beni) o il prestatore (per i servizi) ad esercitare la rivalsa e l’acquirente o il committente ad operare la detrazione.

Per ciascuna operazione in regime Iva, comprese quelle non imponibili ed deve essere emessa fattura in duplice copia da parte del soggetto che effettua l’operazione (salvo il caso dei dettaglianti, della fattura elettronica e delle altre esenzioni). Tale regola viene derogata nel caso dell’«autofattura».

DEVO EMETTERE UNA FATTURA, COSA DEVO INDICARE?

CONTENUTO DELLA FATTURA:

· data di emissione

· numero progressivo anche per serie multiple (R.M. 2.5.1989, n. 600110) e con codici alfanumerici (R.M. 4.2.1998, n. 4). La numerazione progressiva può ricominciare da capo alla scadere dell’anno solare oppure proseguire la numerazione degli anni precedenti senza mai interrompere o ricominciare la numerazione;

· ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

· numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore [1];

· ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

· numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel oppure codice fiscale del cessionario o committente italiano non soggetto passivo d’imposta[2];

· natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

· corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

· corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

· aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

· annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

QUANDO MI SCATTA L’OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA?

EMISSIONE DELLA FATTURA

a) La fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6 DPR 633/1972 ovvero:

b) Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;

c) Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

d) Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

e) Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento;

f) Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

g) Per le prestazioni di rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

DEVO SCRIVERE QUALCOSA DI PARTICOLARE SULLA FATTURA?

ANNOTAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta“;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non imponibile“;

c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione esente“;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine – beni usati“, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione“;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio“.

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

Per le altre operazione fuori campo IVA non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu’ di un obbligo proprio recano l’annotazione “autofatturazione”.

Si fa presente che ai fini degli altri adempimenti fiscale occorre essere in possesso anche il codice fiscale del soggetto cedente o prestatore.

Si fa presente che ai fini degli altri adempimenti fiscale occorre essere in possesso anche il codice fiscale del soggetto cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.

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