Emergenza epidemiologica da Coronavirus – impatto sulle società

Emergenza epidemiologica da Coronavirus – impatto sulle società

Con il Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia”, in vigore dal 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure atte a impattare l’attività delle società in presenza dell’emergenza COVID-19, sono state introdotte due importati disposizioni in merito ai:

Ø termini di convocazione delle assemblee annuali per l’approvazione dei bilanci

Ø modalità di intervento ed esercizio del voto nelle assemblee delle società.



Inoltre, la diffusione del Coronavirus produce effetti rilevanti anche ai fini della pre­disposizione, at­tualmente in corso, dei bilanci relativi all’esercizio 2019; in particolar modo per quanto riguarda:

Ø i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio;

Ø la continuità aziendale;

Ø l’informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.





ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019



Il DL in esame ha introdotto la facoltà di convocare l’assemblea annuale di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio cioè entro il 28.6.2020 (anche nei casi in cui non vi sia una previsione statutaria al riguardo e senza necessità di motivare l’utilizzo del termine più ampio).

Ne consegue che, laddove le società ricorrano al maggiore termine, anche i termini per il deposito del bilancio e per l’emissione delle relazioni di sindaci e revisori potranno essere conseguentemente differiti.

Effetti sui termini di versamento delle imposte dirette e dell’IRAP

Le società che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non viene approvato o viene approvato oltre il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello successivo di approvazione del bilancio o rendiconto.

I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Pertanto, in relazione a tutte le società che approveranno i bilanci dell’esercizio 2019 dal 1° giugno al 28.6.2020 beneficiando di tale proroga generalizzata, i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP avranno quale scadenza:

· il 31.7.2020 senza maggiorazione dello 0,4%;

· il 31.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4%.



Tale disposizione è applicabile anche per effetto del differimento del termine di convocazione dell’assemblea ordinaria disposto dall’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 a seguito dell’emergenza Coronavirus.





SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER LA TENUTA DELLE ASSEMBLEE



Con riferimento alle modalità di tenuta delle Assemblee delle società, il DL autorizza, anche se non espressamente previsto dalle disposizioni statutarie, previo inserimento negli avvisi di convocazione, il ricorso al voto per corrispondenza e al voto elettronico, l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione e il rappresentante designato.

Le società possono prevedere che l’assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Sempre in deroga ai limiti normativi ed alle diverse disposizioni statutarie è consentito ai loro soci delle Srl l’espressione del voto mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto.



EFFETTI DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SUL BILANCIO 2019

Rilevazione di un fondo rischi e oneri - Esclusione

L’epidemia non può determinare la rilevazione, nel bilancio 2019, di un fondo rischi e oneri.

Tali poste contabili non possono, infatti, essere utilizzate per:

· rettificare i valori dell’attivo;

· coprire rischi generici;

· effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avve­nuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni non in essere alla data di bilancio.



L’epidemia potrà, invece, incidere sulla scelta di distribuire gli utili rela­tivi all’esercizio 2019, essen­do auspicabile un accantonamento degli stessi a riserva, al fine di far fronte alla situazione di emergenza sanitaria emersa nel 2020.



Obbligo di fornire l’informativa in Nota Integrativa

Ai sensi dell’art. 2427 del c.c., la Nota integrativa deve contenere le informazioni riguardanti “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

A supporto della normativa interviene l’OIC 29 che pone in evidenza come:

Ø si debbano considerare fatti di rilievo quelli che sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate;

Ø nell’illustrazione del fatto intervenuto si debba fornire la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile;

Ø il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto sia rappresentato in genere dalla data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori.



Per i soggetti con eserci­zio sociale non coincidente con l’anno solare e con chiusura dell’esercizio dopo la diffusione del Coronavirus i fatti dovuti all’emergenza Coronavirus devono essere recepiti nei valori di bilancio.

Obbligo di fornire l’informativa nella Relazione sulla gestione

Ai sensi dell’art. 2428 del C.C. il bilancio deve essere corredato dalla relazione sulla gestione redatta degli amministratori . In particolare, a seguito della gravità degli impatti negativi derivanti dall’emergenza Coronavirus nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2019 è opportuno fornire:

· nella cosiddetta “Parte generale”, un iniziale inquadramento dell’attuale situazione di emergenza e dei relativi impatti sull’operatività e sulle performance economiche e finanziarie dell’im­­presa e del settore in cui opera;

· nella sezione conclusiva “Evoluzione prevedibile della gestione”, un focus sugli effetti, consuntivati e stimati, dell’emergenza sull’andamento dei primi mesi del 2020 e sulla restante parte dell’esercizio, nonché una descrizione dei rischi individuati.

· le azioni di mitigazione attuate dalla società.



Continuità aziendale

Ai sensi dell’art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, pertanto l’emergenza Coronavirus potrebbe far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Infatti, l’OIC 11 afferma che “la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.

Nella redazione dei bilanci 2019, gli amministratori delle società devono prendere in considerazione con una certa attenzione gli eventuali impatti sulla continuità aziendale derivanti dalla diffusione del Coronavirus. Essendosi manifestato successivamente alla chiusura dell’esercizio, l’impatto non riguarda la valutazione delle voci di bilancio, ma bisogna fornire un’adeguata informativa in Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

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