Mancata nomina dell’organo di controllo nell’SRL: quali conseguenze?

Mancata nomina dell’organo di controllo nell’SRL: quali conseguenze?

La recente entrata in vigore della riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) ha comportato l’obbligo da parte di alcune Srl di nominare l’organo di controllo, laddove prima non era previsto. In questo articolo si vuole esaminare quali siano, a fronte di un obbligo di legge, le conseguenze della mancata nomina dell’organo di controllo.
La violazione dell'obbligo di nomina dell’organo di controllo da parte di una SRL può derivare dalla mancata convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori oppure dalla mancata nomina da parte dell'assemblea dei soci.
Nel primo caso la normativa di riferimento è chiara e si applicano gli articoli 2409 e 2625 del codice civile.
La denuncia al Tribunale di cui all’art. 2409 del codice civile può essere presentata dai soci ma anche da parte di chi abbia effettivamente subito un danno dal grave inadempimento in cui incorre l’organo amministrativo. A questo punto il Tribunale competente potrebbe revocare gli amministratori in carica e nominare un amministratore giudiziario al fine di provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina di nuovi amministratori e sindaci.
Non è da escludere da parte dell'amministratore giudiziario una azione di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori.
Un’altra ipotesi che si potrebbe configurare è l’impedito controllo di cui articolo 2625 del codice civile: salvo che i fatti non abbiano integrato altri reati gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
Non vi sono, invece, fonti normative qualora l'assemblea dei soci, regolarmente convocata, non provveda alla nomina dell’organo di controllo. Su tale argomento si è espresso l’Ordine nazionale dei Dottori Commercialisti che in una circolare del 15 aprile 2009 ha affrontato il tema.
A parere dell’ordine considerato che l’ordinamento societario non prevede per questa fattispecie alcuna specifica sanzione e in applicazione dei principi generali del diritto societario, sembra corretto ritenere che la prolungata omissione dell’assemblea nel nominare il collegio sindacale (obbligatorio) dia luogo ad una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. (scioglimento «per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea»).
Sarebbe opportuno e, tuttavia, auspicabile un intervento del legislatore in materia al fine di rendere più cogente l'obbligo di una nomina così importante per la legalità dell'operato delle società.

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