Nuova disciplina della tassazione dei dividendi e plusvalenze da partecipazione

Nuova disciplina della tassazione dei dividendi e plusvalenze da partecipazione

Viene riformato, per non dire stravolto, il regime fiscale dei redditi di capitale (dividendi) e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.

Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle parteci­pazioni non qualificate.

Dividendi

A seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Ipotiz­zando, quindi, un utile di 10.000,00 euro, percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una srl e formatosi negli anni dal 2010 al 2015:

  • senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota margi­nale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
  • a seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d’imposta di 2.600,00 euro.

Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:

  • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;
  • dalle società di capitali;
  • dagli enti non commerciali.

Plusvalenze

Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un’apposita modifica all’art. 5 del D. Lgs. 461/97, l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassa­zione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusva­lenze realizzate dall’1.1.2018).

Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell’ambito dei re­gimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D. Lgs. 461/97).

Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze “qualificate” e minu­svalenze “non qualificate” (e viceversa), in precedenza esclusa.

Ipotizzando, quindi, una plusvalenza di 100.000,00 euro realizzata nel 2018 da una persona fisica titolare della quota del 28,5% in una srl:

  • senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 58.140,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota mar­gi­nale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 25.000,00 euro (impor­to a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
  • a seguito della riforma, invece, il socio è tenuto ad assolvere sulla plusva­lenza l’imposta sostitutiva del 26%.

Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate:

  • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali;
  • dalle società di capitali.

Decorrenze e regimi transitori

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall’1.1.2018. È, però, prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene se­condo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Riprendendo l’esempio precedente, quin­di, se la deliberazione dell’utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione:

  • se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distri­buito dopo il 2022 (con delibera anch’essa avvenuta dopo il 2022);
  • se l’utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti.

Le modifiche al regime delle plusvalenze “qualificate” trovano, invece, applica­zio­ne ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019. Quindi:

  • le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018);
  • le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi sconteranno l’imposizione sostitutiva del 26%.

Esempio numerico

Si ipotizzi di distribuire 100.000 euro di utile percepito da una persona fisica non imprenditore da assoggettare alle aliquote marginali IRPEF e addizionali (max 45% e min 25%) per una base imponibile del 40%, del 49,72% o del 58,14% (a seconda del periodo di formazione dell’utile della società) e alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

100.000,00
IMPONIBILE 40%40% 18.000,00TOTALE TASSAZIONE MAX45%
IMPONIBILE 40%40% 10.000,00TOTALE TASSAZIONE MIN25%
IMPONIBILE 49,72%49,72% 22.374,00TOTALE TASSAZIONE MAX45%
IMPONIBILE 49,72%49,72% 12.430,00TOTALE TASSAZIONE MIN25%
IMPONIBILE 58,14%58,14% 26.163,00TOTALE TASSAZIONE MAX45%
IMPONIBILE 58,14%58,14% 14.535,00TOTALE TASSAZIONE MIN25%
TASSAZIONE 26%26% 26.000,00

Da questo schema si evince che, liquidità disponibile nella società permettendo, non conviene aspettare il 01 gennaio 2023 per distribuire di utili formatisi fino al 31/12/2016, i quali vengono tassati per il 40% per gli utili ante 2007 e per il 49,72% per gli utili post 2007. Bisogna, però, tener presente che è molto plausibile che il legislatore fiscale da qui al 2023 possa cambiare le carte in tavolo.

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