I termini di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori

I termini di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori

L’art. 2393 del Codice Civile e i successivi articoli prevedono che uno dei seguenti soggetti:

  • la società, su delibera dell’assemblea o del collegio sindacale (o del consiglio di sorveglianza, o del comitato di controllo sulla gestione)
  • i soci
  • i creditori sociali
  • gli organi delle procedure concorsuali

possa proporre azione di responsabilità contro:

  • i membri degli organi di amministrazione:
  • nel sistema tradizionale e nel sistema monistico, i membri del consiglio di amministrazione;
  • nel sistema dualistico, i membri del consiglio di gestione;
  • i membri degli organi di controllo:
  • nel sistema tradizionale, i membri del collegio sindacale (o sindaco unico);
  • nel sistema dualista, i membri del consiglio di sorveglianza;
  • nel sistema monista, i membri del comitato per il controllo sulla gestione;
  • gli organi delle procedure concorsuali:
  • nel fallimento, il curatore fallimentare;
  • nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore;
  • nell’amministrazione straordinaria, il commissario straordinario.

Di fatto, l’azione di responsabilità opera come uno strumento giuridico a disposizione del socio per fare valere la responsabilità per le azioni compiute dagli amministratori, in violazione dei propri doveri.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

L’azione di responsabilità viene disciplinata nel codice civile con specifico riferimento alle società per azioni, ma la disciplina può essere estesa, in quanto compatibile, alle altre società di capitali.

L’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci viene proposta dai creditori quando il patrimonio sociale “risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”. L’insufficienza patrimoniale viene rappresentata dal fatto contabile che si verifica quando le passività superano le attività; in altri termini, quando l’attivo sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali.

Dato per assodato che in giurisprudenza il momento da cui decorre la prescrizione dell’azione è quello in cui l’attivo si sia rivelato in modo oggettivamente percepibile dai creditori come inidoneo a soddisfarli. Tale momento coincide, in via di presunzione semplice con la dichiarazione di fallimento; ma questa presunzione non esclude tuttavia che l’insufficienza patrimoniale possa essersi manifestata in un momento anteriore; il relativo onere probatorio rimarrebbe però, in tal caso, a carico di chi allegasse la circostanza e fondasse su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione (Cass. 29.12.2017, n. 31204).

Recentemente la Suprema Corte, con sentenza 5.09.2018, n. 21662, ha confermato la pronuncia della Corte di merito che, chiamata a decidere sulla decorrenza del termine prescrizionale indicato dai convenuti nei bilanci di esercizio alterati da rivalutazioni e capitalizzazioni non veritiere, l’ha invece individuato nel momento in cui queste poste si sono rilevate, anche a terzi, non corrette e reali, evidenziando le perdite in precedenza celate e non rilevabili nei precedenti bilanci.

Tanto più che l’analisi del bilancio societario, pure in una scrupolosa lettura e persino quando presenti perdite, non necessariamente conduce i creditori alla conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale: ciò per la stessa disciplina di redazione del documento contabile, secondo cui, ai sensi dell’art. 2426 C.C. i valori espressi nelle voci di bilancio ben possono non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori (rimanenze) o nettamente inferiori (come per gli immobili).
Né si potrebbe pretendere dal terzo la rielaborazione del bilancio con una rivalutazione delle poste divergente da quanto indicato nel documento contabile, per pervenire ai risultati rettificati di esercizio corrispondenti a quelli reali.

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